Partita IVA inattiva da tre anni: l’Agenzia può chiuderla d’ufficio, cosa fare
Con il provvedimento del 12 ottobre 2026 le Entrate aggiornano i controlli: chi riceve la comunicazione ha 60 giorni per far valere le proprie ragioni.
Le partite IVA che, in base ai dati dell’Agenzia delle Entrate, risultano senza attività d’impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti possono essere chiuse d’ufficio (art. 35, comma 15-quinquies, DPR 633/1972). Il provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna le regole del 2019 su come vengono individuate e su come viene avvisato il contribuente.
Come vengono individuate
Con controlli automatici sui dati dell’Anagrafe tributaria, incrociati con fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti. È il caso, per esempio, di chi ha aperto una partita IVA che non usa più e non l’ha mai chiusa.
Come arriva l’avviso
- Al domicilio digitale (PEC) del titolare o, se manca, del rappresentante; in mancanza, con raccomandata A/R al domicilio fiscale.
- La comunicazione si trova anche nel Cassetto fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”; per le persone fisiche è previsto un avviso nell’App IO.
I 60 giorni per rispondere
- La chiusura ha effetto dal sessantesimo giorno dopo il ricevimento della comunicazione o, se la consegna non riesce, dalla sua messa a disposizione nell’area riservata.
- Entro quel termine chi è ancora operativo può rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, con documenti che provino l’attività.
- Per società ed enti senza elementi di operatività, insieme alla partita IVA può essere estinto anche il codice fiscale.
- Anche dopo i 60 giorni si può chiedere una riattivazione motivata: se accolta, la partita IVA torna attiva dalla data di apertura originaria, senza interruzioni.
Cosa conviene fare
Se la partita IVA ti serve ancora, controlla PEC e Cassetto fiscale e rispondi subito a un’eventuale comunicazione. Se invece non ti serve più, valuta la chiusura volontaria, dopo aver verificato gli adempimenti ancora aperti, come dichiarazioni, contributi e iscrizioni.
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Informazioni verificate il 4 novembre 2026. Fonti: art. 35, comma 15-quinquies, DPR 26 ottobre 1972, n. 633; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2026, che modifica il provvedimento del 3 dicembre 2019.

